REGIME DEGLI IMPATRIATI

   

Il regime degli impatriati o Rientro dei cervelli riconosce ai lavoratori che vogliano rientrare in Italia la possibilità di tassare solo una parte del reddito ivi prodotto: il 30% o il 10% nei casi di trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud della nazione.
L'agevolazione viene riconosciuta per i primi cinque periodi di imposta, estendibili per ulteriori cinque al determinarsi di ben definite condizioni.
Tale regime particolarmente favorevole deve essere analizzato in ogni aspetto ed angolazione, soprattutto in vista della sua applicabilità per il nuovo anno di imposta 2023.
Quali sono i requisiti di accesso al regime degli impatriati 2023?
Quali sono le cose da sapere rispetto alle novità apportate dal Ddl di bilancio 2023?
In questo articolo scopriremo:
La normativa di riferimento e l'impatto del ddl di bilancio 2023?
In questo articolo scopriremo:
    • La normativa di riferimento e l'impatto del ddl di bilancio 2023
    • I requisiti oggettivi e soggettivi utili ad accedere a regime del Rientro dei cervelli
    • La durata dell'agevolazione e le differenze rispetto al secondo quinquennio
    • I motivi di incompatibilità con il regime forfettario

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto internazionalizzazione del 2015 e il Decreto Crescita del 2019 sono le due principali fonti normative regolanti il regime degli Impatriati, rimasto invariato, sotto certi aspetti, anche per l'anno di imposta 2023.
La ratio dei legislatori e da sempre stata quella di incentivare un rimpatrio dei cervelli in fuga dall'Italia, garantendo loro, nel rispetto di determinate condizioni di seguito esposte, la possibilità di tassare solo il 30% o il 10% dell'intero reddito prodotto in Italia.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, l'art. 16 del D.lgs. 147/2015 specifica che la tassazione ridotta del reddito è riconosciuta a condizione che:
  •  Il lavoratore non sia stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi
      d'imposta precedenti il rimpatrio,
  •  Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno i due anni
      seguenti il rimpatrio,
  •  L'attività lavorativa venga prevalentemente svolta nel territorio italiano.
Nel rispetto di tutti e tre questi requisiti, restano agevolabili:
  •  I redditi da lavoro dipendente e assimilato,
  •  I redditi da lavoro autonomo,
  •  I redditi di impresa.
Su quest'ultimo. L'agenzia delle entrate a precisato con la Circolare 33/E/2020 che sono agevolati i soli redditi di impresa prodotti dal soggetto impatriato, non rientrandovi anche i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso.

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: LA DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione, trova conferma anche per l'anno 2023 il riconoscimento del Rientro dei Cervelli per i primi 5 periodi d'imposta nelle percentuali del 30% o del 10% a seconda della regione di residenza nella quale il lavoratore "impatriato" decide di stabilirsi.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge l'agevolazione fiscale può essere ampliata ed estesa per ulteriori 5 anni, concorrendo alla formazione del reddito imponibile solo il 50% del suo intero ammortare.

Difatti la norma prevede che:
Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di inposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo - nonchè - [...] nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o ne 12 mesi precedenti il trasferimento.

Nel caso specifico in cui  il lavoratore beneficiario del regime di vantaggio abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, per gli ulteriori 5 periodi di imposta la percentuale del reddito soggetto a tassazione passa dal 50% al 10% delsuo ammontare.

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: UN FOCUS SULL'ESTENSIONE DEL BENEFICIO

Come riportato dalla Circolare 33/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, l'estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e riconosciuta sia nei casi in cui il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia sia successivamente - ma entro e non oltre la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisto dell'unità immobiliare in Italia, questo può avvenire sia entro i 12 mesi precedenti il rimpatrio sia successivamente, entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli; o anche in situazioni di comproprietà.di contro l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dell'estensione dell'agevolazione qualora l'immobile venisse acquisito a titolo gratuito.

COME FARE PER BENEFICIARE DELLA PROROGA DEL QUINQUENNIO?

L'articolo 1 comma 50 della legge di bilancio 2021 (ripreso ed ampliato nella sua applicazione dalla risoluzione 27/E/2021 dell'agenzia delle entrate)  ha previsto per i soli iscritti all'Anagrafe dell'Italiani Residenti all'Estero o ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020, la possibilità di optare per l'estensione del regime speciale per altri cinque anni previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia nell'anno precedente rispetto a quello di esercizio dell'opzione.

Il versamento del 10% riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. La percentuale si riduce al 5% sei figli sono almeno tre e il lavoratore abbia (comunque) acquistato un immobile ad uso abitativo.

La legge di bilancio 2021 si riferisce ai soli rimpatriati prima del 2020 ovvero a coloro che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime del Rientro dei Cervelli.
Con il nuovo Ddl di bilancio 2023, rispetto ai lavoratori rientrati in Italia negli anni successivi al 2019, non vi è stata alcuna espressa conferma o modifica riguarda il versamento del 10 o del 5% suddetto.

Si attendono eventuali successive pronunce.

RIENTRO DEI CERVELLI 2023: COMPATIBILITÀ CON IL REGIME FORFETTARIO?

A seguito dell'emanazione del nuovo Ddl di bilancio 2023, il Regime Fiscale Forfettario ha subito delle importanti modifiche riguardo i limiti di fatturato oltre i quali non risulta possibile permanervi.
Rispetto a tale regime un quesito che risuona sempre più spesso in sede di consulenza riguarda l'alternatività o meno del regime forfettario rispetto al regime del Rientro dei Cervelli.

E la risposta a questa domanda non può che essere negativa, almeno secondo quanto specificato dall'agenzia delle entrate dell'interpello numero 460/E/2022. In particolare l'amministrazione finanziaria ha chiarito che:

   La scelta del regime forfettario, nel primo anno di trasferimento in Italia, in costanza dei requisiti richiesti per accedere a Regime degli Impatriati, comporta l'impossibilità di scegliere successivamente quest'ultimo regime.

 In altri termini la preventiva scelta - al momento del rientro in Italia - del regime forfettario comporta l'impossibilità - anche avendo i requisiti previsti dalla normativa - di accedere a regime del Rientro dei Cervelli anche negli anni successivi.

In base alla risposta dell'interpello numero 460/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, il regime speciale del Rientro dei Cervelli, anche per il 2023, risulta applicabile ai soli redditi da lavoro dipendente o assimilati e da lavoro autonomo che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L'adesione al regime forfettario di cui all'articolo 1 della legge 190/2014 comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, applicando all'ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività differente a seconda del codice a Teco associato alla partita Iva - e sul quale, sappiamo, essere poi calcolata un'imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.

di conseguenza così come chiarito dall'Agenzia anche con la circolare 33/E/2020,

  "Il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del Regime Forfettario non potrà avvalersi del Regime previsto per i lavoratori impatriati in quanto i redditi prodotti in Forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo".

Vista l'incompatibilità dei due regimi e l'impossibilità di alternare l'uno o l'altro durante il primo con quinquennio di rientro in Italia a seconda delle esigenze personali e reddituali del lavoratore, anche per il prossimo 2023 appare necessario effettuare dei calcoli preventivi così da decidere se applicare fin da subito il regime del Rientro dei Cervelli o il Regime Forfettario.